IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Letti gli  atti  del  procedimento  penale  sopra  evidenziato  nei
 confronti  di  Favo Vittorio per il reato di cui all'art. 1161 codice
 della navigazione;
   Letta la richiesta del pubblico ministero il quale, seppure in  via
 subordinata,  ha  domandato  di sollevare   questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 214, lett. gg) del d.lgs. 24  febbraio  1998
 n.  58  che  ha  abrogato  l'art.  1161  codice della navigazione per
 eccesso di delega;
                             O s s e r v a
   Chiuse le indagini preliminari il pubblico ministero presso  questa
 pretura  ha  richiesto  al  giudice  l'emissione di decreto penale di
 condanna nei confronti di Favo Vittorio per il reato di cui  all'art.
 1161 codice della  navigazione.
   In  via subordinata ha domandato la proposizione davanti alla Corte
 costituzionale  della  questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.    214  lett.  gg) deld.-lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 che ha
 abrogato l'art.  1161 codice della navigazione per eccesso di delega.
   La questione non e' manifestamente infondata  ed  il  giudizio  non
 puo'   essere  proseguito  e  definito  indipendentemente  dalla  sua
 risoluzione.
   Fermo restando che l'autorita' giudiziaria  non  ha  il  potere  di
 ritenere  vigente una disposizione di legge (e dunque sussistente una
 fattispecie criminosa) in presenza una norma avente  forza  di  legge
 emessa  successivamente che tale disposizione abbia abrogata, occorre
 prospettare  preliminarmente  alcune  considerazioni  relative   alle
 modifiche   dell'art.   1161   codice   della   navigazione  via  via
 succedutesi.
   Originariamente l'art. 1161 del codice della navigazione  e'  stato
 modificato  e  in parte sostituito dalla legge n. 561 del 28 dicembre
 1993;
   Da ultimo l'art. 214, primo comma lett. gg), del d.lgs. n.  58  del
 24  febbraio  1998  ha abrogato l'intera legge n. 561 del 28 dicembre
 1993 sopra indicata e dunque tutto  il  dettato  dell'art.  1161  del
 codice della navigazione, con l'effetto di avere reso lecito il fatto
 in contestazione (arbitraria occupazione del demanio marittimo).
   Tuttavia,  il citato d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e' stato emesso
 tra gli altri, in forza dell'art. 21 della legge 6 febbraio  1996  n.
 52.
   L'art.  21 da ultimo menzionato stabilisce in particolare i criteri
 della delega e limita  l'oggetto  della  normativa  ai  "servizi  nel
 settore  dei  valori  immobiliari  e  adeguatezza  patrimoniale delle
 imprese di investimento mobiliare e degli  enti  creditizi",  oggetto
 questo  che  ha  tutt'altro rilievo rispetto a quello di cui all'art.
 1161 codice della navigazione in contestazione il quale si  riferisce
 alla  "abusiva  occupazione  di  spazio  demaniale  e inosservanza di
 limiti alla proprieta' privata".
   Puo'  forse  ritenersi  che  si  sia  trattato  di  un  errore  del
 legislatore  nella  indicazione  degli  articoli  di  legge abrogati,
 tuttavia,  come  si  e'  osservato  in  premessa,  non  compete  alla
 autorita'  giudiziaria  provvedere  alla modifica delle leggi, con la
 conseguenza che allo stato attuale del diritto positivo  l'art.  1161
 del  codice  della navigazione deve considerarsi abrogato, nonostante
 esso si riferisa all'occupazione del demanio marittimo  e  sia  stato
 abrogato  in  virtu'  di  una  legge di delega concernete una diversa
 materia.
   Incidentalmente deve  evidenziarsi  come  l'abrogazione  in  parola
 risulti  sul piano sostanziale particolarmente marcata e rilevante in
 quanto consentirebbe l'abbandono di ogni forma di controllo da  parte
 dell'autorita'  pubblica  preposta alla programmazione del territorio
 del  demanio  pubblico  e  segnatamente  di  quello  marittimo,   che
 attualmente  merita  invece il massimo della considerazione anche con
 riferimento alla primaria necessita' di assicurare la  tutela  di  un
 bene garantito dalla Costituzione e individuabile nella conservazione
 e  nella  salvaguardia  del  paesaggio  e  dell'ambiente, soprattutto
 quello delle coste.
   Non  puo'  dunque  ritenersi   ragionevole   che   un   bene   cosi
 particolarmente  rilevante  sia  stato escluso dalla tutela penale in
 virtu' di un possibile errore nella indicazione normativa.
   Sul piano formale  deve  escludersi  che  il  legislatore  delegato
 avesse il potere di modificare e addirittura abrogare l'art. 1161 del
 codice  della navigazione, proprio perche' nella delega non era stata
 ricompresa la  materia  della  occupazione  del  demanio:  agendo  al
 contrario  invece, il legislatore ha violato un generale principio di
 ragionevolezza delle norme e in particolare ha violato  il  principio
 che   presiede  al  corretto  esercizio  della  funzione  legislativa
 delegata al Governo di cui agli artt. 76 e 77/1 della Costituzione.
   Il Governo infatti ha emesso una norma che non rientra nei principi
 e nei criteri direttivi imposti dal Parlamento nella legge di  delega
 (art.  76 della Costituzione), ne' sussistevano i presupposti formali
 e sostanziali di necessita' e urgenza perche' il Governo operasse con
 i poteri autonomi di cui all'art. 77 della Costituzione.
   Si impone pertanto l'intervento della Corte costituzionale  perche'
 valuti se sussista o meno la predetta violazione per irragionevolezza
 ed eccesso di delega.